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di Stefano Italiano ,

Quando si parla di Smart Working e sicurezza, l’attenzione cade spesso sulle responsabilità dell’azienda. Tuttavia, la Legge 34/2026 ha ribadito con forza un principio fondamentale: la sicurezza nel lavoro agile è un impegno bilaterale.

Sebbene il datore di lavoro abbia la responsabilità di informare, il lavoratore agile ha il dovere giuridico di collaborare. Senza questa cooperazione, la sicurezza nello Smart Working diventa impossibile da garantire.

L'art. 20 del D.Lgs. 81/08 stabilisce chiaramente che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza, nonché di quella delle altre persone presenti. Ma come si traduce questo nel contesto del lavoro fuori dall'ufficio?

Il Lavoratore come "Garante" della propria postazione

A differenza del lavoro in sede, dove il datore ha il controllo diretto dell'ambiente, nello Smart Working il lavoratore diventa il "sentinella" del proprio spazio. Secondo l'art. 20, i suoi obblighi principali sono:

  • Cooperazione attiva: Il lavoratore deve attuare scrupolosamente le istruzioni ricevute nell'informativa scritta (quella resa obbligatoria e sanzionabile dalla nuova Legge 34/2026).
  • Segnalazione immediata: È obbligo del dipendente segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al RSPP qualsiasi anomalia o malfunzionamento delle attrezzature fornite (es. cavi danneggiati, surriscaldamento del laptop).
  • Scelta del luogo idoneo: Il lavoratore deve selezionare ambienti che rispettino i requisiti minimi di igiene e sicurezza indicati dall'azienda, evitando situazioni di rischio palese (es. luoghi pubblici senza prese a norma o postazioni ergonomicamente inadeguate).

La Formazione: un diritto-dovere

L'art. 20 prevede che il lavoratore partecipi ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro. Con le nuove normative del 2026, la formazione specifica sui rischi del lavoro a distanza non è più facoltativa: il lavoratore ha il dovere di frequentare i corsi e applicare le tecniche di prevenzione apprese, specialmente per quanto riguarda l'ergonomia e la prevenzione del tecnostress.

Le responsabilità in caso di inadempienza

È importante sottolineare che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 20 non è priva di conseguenze. Un comportamento negligente del lavoratore (come l'utilizzo di attrezzature private non autorizzate o la scelta di luoghi palesemente pericolosi) può:

  1. Compromettere il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro da parte dell'INAIL (se il rischio è stato creato per scelta arbitraria del lavoratore).
  2. Portare a sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

Punto chiave: La Legge 34/2026 rafforza l'idea che l'informativa non è un semplice foglio da firmare, ma un manuale operativo. Se il datore ha l'obbligo di consegnarla annualmente, il lavoratore ha l'obbligo di farne la propria guida quotidiana.

Conclusione

La sicurezza "agile" funziona solo se c'è un'alleanza tra azienda e collaboratore. Se il datore di lavoro fornisce gli strumenti e le informazioni, il lavoratore è chiamato a gestire il proprio spazio di lavoro con diligenza e consapevolezza, diventando il primo responsabile del proprio benessere.

 

 

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